TRIBUNALE DI RAVENNA Il giudice del lavoro a scioglimento della riserva che precede; Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa; Considerato in fatto e diritto Che la ricorrente ha prestato attivita' di lavoro agricolo per 99 giornate nell'anno 2012; che, di conseguenza, ha richiesto nel 2013 l'indennita' di disoccupazione (agricola) a requisiti ridotti ex art. 7, comma 3 d.l. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito in legge n. 160/1988). che la stessa indennita' non le e' stata concessa dall'INPS perche' la legge 28 giugno 2012 n. 92 (art. 2 comma 69 lett. B) ha abrogato la norma sopracitata. Mentre l'art. 2, comma 24 della stessa legge ha disposto che "le prestazioni di cui all'art. 7, comma 3 del d.l. 21 marzo 1988 n. 86 si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nella prestazione della Mini ASPI liquidata a decorrere dal 1° gennaio 2013"; la quale Mini Aspi, pero', e' una nuova prestazione che non si applica ai lavoratori agricoli (ai sensi dell'art. 2, comma 3, sempre della medesima legge n. 92/2012). 1. - Tanto premesso, si osserva ancora, in diritto, che l'indennita' di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti e' stata introdotta con d.l. n. 86/1988, art. 7, comma 3 (convertito con la legge n. 160/1988) e successivamente disciplinata dalla legge n. 169/91. Con queste leggi la tutela contro la disoccupazione e' stata estesa a tutti i lavoratori occasionali, saltuari o stagionali di tutti i settori produttivi che non raggiungessero l'anno di contribuzione nel biennio (oppure il limite di 102 giornate nel biennio in agricoltura). Si tratta appunto di lavoratori sottoccupati e discontinui, per lo piu' assunti con contratti a tempo determinato, assicurati contro la disoccupazione, e percio' con diritto all'indennita' di disoccupazione in discorso, in presenza di due requisiti: 1) devono avere un'anzianita' assicurativa di' almeno due anni (ossia deve aver versato almeno un contributo a partire dall'inizio dell'anno precedente a quello in cui chiede la prestazione); 2) devono aver lavorato almeno 78 giornate (a prescindere dal numero di ore lavorate) nell'anno di riferimento, ossia in quello precedente l'anno in cui chiedono la prestazione. Dunque per i prestatori in questione l'evento protetto si atteggia come situazione di sostanziale sottoccupazione verificatasi nell'anno precedente a quello della corresponsione della prestazione che avviene, appunto a consuntivo, nell'anno successivo. La prestazione di disoccupazione a requisiti ridotti viene infatti pagata dall'INPS, con un unico assegno, nei limiti di una percentuale dell'importo dovuto per la disoccupazione ordinaria. Emergono chiare, a questo punto, le differenze tra la disoccupazione a requisiti ridotti (come quella agricola) e la disoccupazione ordinaria; piu' che alla funzione originaria di supplenza per la perdita di retribuzione conseguente ad un licenziamento, propria della disoccupazione ordinaria (erogata finche' il soggetto non trovi una nuova occupazione, tutti gli anni, entro il limite di legge pari a 180 giornate) la disoccupazione a requisiti ridotti svolgeva una funzione diversa, di integrazione del reddito (e non di sostituzione), per soggetti occupati precariamente in relazione ad un evento protetto gia' prodottosi l'anno precedente. Si tratta percio' di una sorta di indennita' per chi opera in un settore o in un mercato del lavoro che non riesce ad assicurare occupazione stabile. Queste prestazioni infatti, come gia' detto, vengono richieste l'anno successivo (entro il termine previsto) in riferimento alla disoccupazione registrata a consuntivo nell'anno precedente; e sono concesse, in un'unica soluzione, a prescindere dalla condizione occupazionale del soggetto beneficiario; il quale nel momento in cui riceve l'erogazione della prestazione potrebbe aver trovato una nuova e stabile occupazione (senza che cio' faccia venir meno il suo diritto al godimento della prestazione stessa). Inoltre l'indennita' e' fissata non in proporzione alle giornate di disoccupazione bensi' alle giornate di occupazione (la legge dice infatti che l'indennita' e' pari al numero di giornate lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312 diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto e di quello delle giornate di lavoro prestate). 2. - Ora, rispetto alla fattispecie in esame, non v'e' dubbio che la ricorrente avendo lavorato nel 2012 per 99 giornate avesse gia' maturato il titolo per la indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti secondo la normativa di legge vigente nel periodo di lavoro; e che ella, fondatamente percio', avesse riposto la propria fiducia nella protezione accordatagli dallo Stato secondo la normativa in vigore al momento dell'evento protetto. D'altra parte, la stessa legge n. 92/2012 proprio per salvaguardare tale situazione di legittimo affidamento - nel trapasso da una disciplina all'altra - ha stabilito che per l'anno 2013 l'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti - maturata appunto in relazione al lavoro gia' svolto nel 2012 - venisse assorbita nella mini Aspi (quanto a durata ed a misura). Solo che questa salvaguardia e tutela non vale per i lavoratori agricoli che si trovino nella medesima situazione; e cio' per effetto del combinato disposto dell'art. 2, commi 3, 24 e 69 lettera b) della legge n. 92/2012 sulla scorta del quale ai lavoratori agricoli non sara' erogabile alcuna Mini Aspi "ne' a regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2013, sia per gli eventi gia' verificatesi nel 2012" (messaggio INPS 17 dicembre 2012 n. 20774); secondo la lettura interpretativa concordata dall'INPS con il Ministero del lavoro (v. doc. in atti). Si tratta pero' di una lettura che, per quanto imposta dalla stessa disciplina di legge in vigore, pare incorrere, ad avviso di questo giudice, in una serie di vizi non manifestamente infondati di costituzionalita'. Anzitutto per la lesione del principio di eguaglianza ex art. 3 Costituzione, posto che la normativa in oggetto da una parte riconosce (art. 2, comma 24) che le prestazioni di disoccupazione a requisiti ridotti gia' maturate nel 2012 sono assorbite nella prestazione della mini ASPI erogate nel 2013. E pero' dall'altra, con puntuale disposizione (art. 2, comma 3), prevede che tale prestazione non sia riconoscibile ai lavoratori agricoli (e solo ad essi), quand'anche avessero maturato il titolo per effetto del lavoro svolto nel 2012; essendo questi, appunto, esclusi dall'ambito di disciplina delle nuove prestazioni di disoccupazione introdotte dalla legge (Aspi e Mini Aspi). Senonche' non si capisce in base a quale giustificazione sia stata prevista questa sperequazione fra categorie e categorie di lavoratori che versavano - prima della nuova disciplina - in identica situazione; e si sia percio' stabilita una diversita' di trattamento che conduce alla negazione della tutela solo per una categoria di essi. Inoltre, non vi e' chi non veda come la stessa norma abbia pure assunto rispetto al caso de quo, la sostanza di una norma retroattiva che colpisce il periodo di sottoccupazione agricola gia' verificatosi nel 2012 rendendolo del tutto sterile ai fini della protezione previdenziale accordata dalla legge. Nel contempo percio' la normativa mina il fondamentale principio di ragionevolezza e affidamento del cittadino (art. 3); che e' ancor piu' vitale per il lavoratore disoccupato (ex art. 38, 2 comma Cost.) in relazione alla previsione di strumenti di previdenza adeguati rispetto alle sue esigenze di vita, senza irrazionalita' normative o previsioni di natura retroattiva. Basti considerare che nel caso di specie la lavoratrice ricorrente, ove avesse saputo prima della esclusione (retroattiva) in oggetto, con solo qualche giornata di lavoro in piu' svolta nell'anno 2012 (tre), avrebbe avuto accesso alle prestazioni ordinarie di disoccupazione previste per il settore agricolo (tuttora ancorate al requisito di 102 giornate).