TRIBUNALE DI RAVENNA 
 
    Il giudice del lavoro a scioglimento della riserva che precede; 
    Letti gli atti ed esaminati i documenti della causa; 
 
                   Considerato in fatto e diritto 
 
    Che la ricorrente ha prestato attivita' di lavoro agricolo per 99
giornate nell'anno 2012; 
    che, di  conseguenza,  ha  richiesto  nel  2013  l'indennita'  di
disoccupazione (agricola) a requisiti ridotti ex art. 7, comma 3 d.l.
21 marzo 1988 n. 86 (convertito in legge n. 160/1988). 
    che la stessa indennita'  non  le  e'  stata  concessa  dall'INPS
perche' la legge 28 giugno 2012 n. 92 (art. 2 comma 69  lett.  B)  ha
abrogato la norma sopracitata. Mentre l'art. 2, comma 24 della stessa
legge ha disposto che "le prestazioni di cui all'art. 7, comma 3  del
d.l. 21 marzo 1988 n. 86 si considerano assorbite, con riferimento ai
periodi lavorativi dell'anno 2012, nella prestazione della Mini  ASPI
liquidata a decorrere dal 1°  gennaio  2013";  la  quale  Mini  Aspi,
pero', e' una nuova prestazione che  non  si  applica  ai  lavoratori
agricoli (ai sensi dell'art. 2, comma 3, sempre della medesima  legge
n. 92/2012). 
    1.  -  Tanto  premesso,  si  osserva  ancora,  in  diritto,   che
l'indennita' di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti e' stata
introdotta con d.l. n. 86/1988, art. 7, comma 3  (convertito  con  la
legge n. 160/1988)  e  successivamente  disciplinata  dalla legge  n.
169/91. Con queste leggi la tutela contro la disoccupazione e'  stata
estesa a tutti i lavoratori occasionali,  saltuari  o  stagionali  di
tutti  i  settori  produttivi  che  non  raggiungessero   l'anno   di
contribuzione nel biennio (oppure  il  limite  di  102  giornate  nel
biennio in agricoltura). Si tratta appunto di lavoratori sottoccupati
e discontinui, per lo piu' assunti con contratti a tempo determinato,
assicurati  contro  la  disoccupazione,   e   percio'   con   diritto
all'indennita' di disoccupazione in  discorso,  in  presenza  di  due
requisiti: 1) devono avere un'anzianita' assicurativa di' almeno  due
anni  (ossia  deve  aver  versato  almeno  un  contributo  a  partire
dall'inizio  dell'anno  precedente  a  quello  in   cui   chiede   la
prestazione);  2)  devono  aver  lavorato  almeno  78   giornate   (a
prescindere dal numero di ore  lavorate)  nell'anno  di  riferimento,
ossia in quello precedente l'anno in cui chiedono la prestazione. 
    Dunque  per  i  prestatori  in  questione  l'evento  protetto  si
atteggia come situazione di sostanziale sottoccupazione  verificatasi
nell'anno precedente a quello della corresponsione della  prestazione
che  avviene,  appunto  a  consuntivo,   nell'anno   successivo.   La
prestazione di  disoccupazione  a  requisiti  ridotti  viene  infatti
pagata dall'INPS, con un unico assegno, nei limiti di una percentuale
dell'importo dovuto per la disoccupazione ordinaria. 
    Emergono  chiare,  a  questo  punto,   le   differenze   tra   la
disoccupazione a  requisiti  ridotti  (come  quella  agricola)  e  la
disoccupazione  ordinaria;  piu'  che  alla  funzione  originaria  di
supplenza  per  la  perdita  di  retribuzione   conseguente   ad   un
licenziamento,  propria  della  disoccupazione   ordinaria   (erogata
finche' il soggetto non trovi una nuova occupazione, tutti gli  anni,
entro il limite di legge pari a 180  giornate)  la  disoccupazione  a
requisiti ridotti svolgeva una funzione diversa, di integrazione  del
reddito (e non di sostituzione), per soggetti occupati  precariamente
in relazione ad un evento protetto gia' prodottosi l'anno precedente.
Si tratta percio' di una sorta di indennita'  per  chi  opera  in  un
settore o in un mercato del  lavoro  che  non  riesce  ad  assicurare
occupazione stabile. Queste prestazioni  infatti,  come  gia'  detto,
vengono richieste l'anno successivo (entro il  termine  previsto)  in
riferimento alla disoccupazione  registrata  a  consuntivo  nell'anno
precedente; e sono concesse, in  un'unica  soluzione,  a  prescindere
dalla condizione occupazionale del soggetto  beneficiario;  il  quale
nel momento in cui riceve  l'erogazione  della  prestazione  potrebbe
aver trovato una nuova e stabile occupazione (senza che  cio'  faccia
venir meno il suo diritto al  godimento  della  prestazione  stessa).
Inoltre l'indennita' e' fissata non in proporzione alle  giornate  di
disoccupazione bensi' alle giornate di  occupazione  (la  legge  dice
infatti che l'indennita' e'  pari  al  numero  di  giornate  lavorate
nell'anno stesso, e comunque non superiore  alla  differenza  tra  il
numero 312 diminuito delle giornate di trattamento di  disoccupazione
eventualmente goduto e di quello delle giornate di lavoro prestate). 
    2. - Ora, rispetto alla fattispecie in esame, non v'e' dubbio che
la ricorrente avendo lavorato nel 2012 per 99  giornate  avesse  gia'
maturato il titolo per la indennita' di  disoccupazione  a  requisiti
ridotti secondo la normativa di legge vigente nel periodo di  lavoro;
e che ella, fondatamente percio', avesse riposto la  propria  fiducia
nella protezione accordatagli dallo Stato  secondo  la  normativa  in
vigore al momento dell'evento  protetto.  D'altra  parte,  la  stessa
legge  n.  92/2012  proprio  per  salvaguardare  tale  situazione  di
legittimo affidamento - nel trapasso da una disciplina all'altra - ha
stabilito che  per  l'anno  2013  l'indennita'  di  disoccupazione  a
requisiti ridotti - maturata appunto  in  relazione  al  lavoro  gia'
svolto nel 2012 - venisse assorbita nella mini Aspi (quanto a  durata
ed a misura). Solo che questa salvaguardia e tutela non  vale  per  i
lavoratori agricoli che si trovino nella medesima situazione; e  cio'
per effetto del combinato disposto dell'art. 2,  commi  3,  24  e  69
lettera  b)  della  legge  n.  92/2012  sulla  scorta  del  quale  ai
lavoratori agricoli non sara'  erogabile  alcuna  Mini  Aspi  "ne'  a
regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti  dal
1° gennaio 2013, sia per  gli  eventi  gia'  verificatesi  nel  2012"
(messaggio INPS 17  dicembre  2012  n.  20774);  secondo  la  lettura
interpretativa concordata dall'INPS con il Ministero del  lavoro  (v.
doc. in atti). 
    Si tratta pero' di una lettura  che,  per  quanto  imposta  dalla
stessa disciplina di legge in vigore, pare incorrere,  ad  avviso  di
questo giudice, in una serie di vizi non manifestamente infondati  di
costituzionalita'. 
    Anzitutto per la lesione del principio di eguaglianza ex  art.  3
Costituzione,  posto  che  la  normativa  in  oggetto  da  una  parte
riconosce (art. 2, comma 24) che le prestazioni di  disoccupazione  a
requisiti  ridotti  gia'  maturate  nel  2012  sono  assorbite  nella
prestazione della mini ASPI erogate nel 2013. E pero' dall'altra, con
puntuale disposizione (art. 2, comma 3), prevede che tale prestazione
non sia riconoscibile  ai  lavoratori  agricoli  (e  solo  ad  essi),
quand'anche avessero maturato il titolo per effetto del lavoro svolto
nel 2012; essendo questi, appunto, esclusi dall'ambito di  disciplina
delle nuove prestazioni  di  disoccupazione  introdotte  dalla  legge
(Aspi e Mini  Aspi).  Senonche'  non  si  capisce  in  base  a  quale
giustificazione sia stata prevista questa sperequazione fra categorie
e  categorie  di  lavoratori  che  versavano  -  prima  della   nuova
disciplina - in identica situazione; e si sia percio'  stabilita  una
diversita' di trattamento che conduce  alla  negazione  della  tutela
solo per una categoria di essi. 
    Inoltre, non vi e' chi non veda come la stessa norma  abbia  pure
assunto rispetto al caso de quo, la sostanza di una norma retroattiva
che colpisce il periodo di sottoccupazione agricola gia' verificatosi
nel 2012 rendendolo  del  tutto  sterile  ai  fini  della  protezione
previdenziale  accordata  dalla  legge.  Nel  contempo   percio'   la
normativa  mina  il  fondamentale  principio  di   ragionevolezza   e
affidamento del cittadino (art. 3); che e' ancor piu' vitale  per  il
lavoratore disoccupato (ex art. 38, 2 comma Cost.) in relazione  alla
previsione di strumenti di  previdenza  adeguati  rispetto  alle  sue
esigenze di vita, senza  irrazionalita'  normative  o  previsioni  di
natura retroattiva. 
    Basti  considerare  che  nel  caso  di  specie   la   lavoratrice
ricorrente, ove avesse saputo prima della esclusione (retroattiva) in
oggetto, con solo qualche giornata di lavoro in piu' svolta nell'anno
2012 (tre), avrebbe  avuto  accesso  alle  prestazioni  ordinarie  di
disoccupazione previste per il settore agricolo (tuttora ancorate  al
requisito di 102 giornate).